Cos'è
Linee-guida_Istruzione-parentale
L’istruzione parentale è prevista nel nostro ordinamento quale possibilità data alla famiglia di provvedere autonomamente all’educazione dei figli, ma è soggetta alle norme che riguardano l’adempimento dell’obbligo scolastico, così come si sono evolute, a partire dalla Costituzione fino ad oggi.
Le norme di riferimento
Le norme che disciplinano l’istruzione parentale, oltre al TU (D.lgs. n. 297/1994, art. 109 e segg.), sono il D.lgs. n. 76/2005, art. 1, c. 4 e il D.lgs. n. 62/2017 (art. 23). Ci sono inoltre indicazioni procedurali nell’annuale nota ministeriale sulle iscrizioni e, per quanto riguarda gli esami di idoneità, nel D.M. n. 5/2021 (art.2, c. 6; art. 3, c. 1).
Il TU, art. 111, c. 2, in particolare sottolinea che: “I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”.
L’art. 23 del D.lgs. n. 62/2017 testualmente riporta: “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.
Per quanto riguarda i vincoli, i genitori devono dichiarare di essere in grado di sostenere dal punto di vista economico e tecnico l’onere dell’educazione scolastica dei figli, come scritto nel TU e ribadito dal D.lgs. n. 76/2005, art. 1, c. 4: “I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.
I genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all’istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale scelta “una tantum” ma confermarla anno per anno.
Per quanto non esposto, si rinvia ad un’attenta lettura della normativa di riferimento, in materia.
In allegato:
1. L’Informativa inerente alle procedure relative all’Istruzione parentale, all’Esame di Idoneità ed all’ Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, per i candidati privatisti – Informativa
Istruzione Parentale – Disposizioni di carattere permanente
2. La Modulistica da utilizzare, presso questo Istituto, per quanto attiene all’avvalersi dell’Istruzione Parentale e agli Esami di Idoneità di Stato conclusivi del primo ciclo di Istruzione, per i candidati esterni.
- Allegato n. 1 – Istruzione parentale – Dichiarazione dei genitori:
All. 1 – Istruzione parentale – Comunicazione preventiva
- Allegato n. 2 – Richiesta ammissione Esame annuale di Idoneità:
All. 2 -Richiesta di ammissione Esame di idoneità annuale
- Allegato n. 3 – Richiesta ammissione Esame di Stato conclusivo I ciclo candidato/a privatista:
All. 3 – Richiesta Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione candidati privatisti
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